Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento IVASS n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilevo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento IVASS) che contiene notizie sull’intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta;
c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza;
e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.
AVVERTENZA: Ai sensi della vigente normativa, l’intermediario assicurativo ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitti d’interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punito con sanzioni amministrative, pecuniarie e disciplinari.
Informazioni generali sull’intermediario
Supertino Giuseppe , intermediario assicurativo iscritto alla sezione B del RUI al n. B000083781. Attività svolta per conto dell'intermediario Polizza Migliore s.r.l. - Via Silvio Pellico 5 – 12037 Saluzzo (CN) telefono 0175/41671, iscritto alla sezione B del RUI al numero B000385623.
L’attività svolta, inoltre, è sottoposta all’IVASS come competente Autorità delegata alla vigilanza. Gli estremi identificativi e d’iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it).
Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi
Il Sig. Supertino Giuseppe non detiene partecipazioni dirette o indirette superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione,
Inoltre, con riguardo al contratto proposto, l’intermediario fornisce consulenza basata su un’analisi imparziale e in assenza di obblighi contrattuali con una o più imprese di assicurazione.
Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
a) I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso(Art.117 D.Lgs.7 settembre 2005 – nr. 209);
b) L’attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge;
c) Il contraente e l’assicurato, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, hanno la facoltà
- di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario,
- qualora non dovessero ritenersi soddisfatti dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario stesso entro il termine massimo di 45 giorni, possono rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario;
- di rivolgersi al Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione c/o IVASS Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma, telefono +39 06 421331 per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indenizzato attraverso la polizza di cui al paragrafo b);
L’intermediario dichiara che in forza dell’accordo sottoscritto con la Compagnia di Assicurazioni ………………(La Compagnia di Assicurazione proposta verrà comunicata al cliente in fase di preventivo) è autorizzato ad incassare il premio di polizza e che il pagamento del premio eseguito in buona fede all’intermediario o ai suoi collaboratori, ai sensi dell’Art. 118 del D.Lgs. 209/2005, ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna la Compagnia di Assicurazione delegataria, le eventuali Compagnie Coassicuratrici, a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.
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